La costituzione italiana spiegata ai bambini

Repubblica costituzionale

Articolo 2 [Diritti dell'uomo] La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nei gruppi sociali che ne esprimono la personalità, e assicura l'adempimento del dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3 [Uguaglianza](1) Tutti i cittadini hanno pari status sociale e sono uguali davanti alla legge, senza riguardo al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche e alle condizioni personali o sociali.

(2) È compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo individuale e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 5 [Autonomia locale] La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; applica pienamente il decentramento amministrativo dei servizi dello Stato e adotta principi e metodi di legislazione rispondenti alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Come citare la Costituzione italiana

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La Costituzione della Repubblica Italiana è stata promulgata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, con 453 voti a favore e 62 contrari. Il testo, che da allora è stato modificato sedici volte,[citazione necessaria] fu promulgato in un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 1947.[1] L'Assemblea Costituente fu eletta a suffragio universale il 2 giugno 1946, lo stesso giorno in cui si tenne il referendum sull'abolizione della monarchia, e fu formata dai rappresentanti di tutte le forze antifasciste che contribuirono alla sconfitta delle forze naziste e fasciste durante la guerra civile italiana. [La Costituzione fu redatta nel 1946 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948, un secolo dopo la promulgazione della Costituzione del Regno d'Italia, lo Statuto Albertino.[3]

Costituzione deutsch

I minori a contatto con l'ambiente carcerario si trovano in una situazione complessa e delicata che spesso è poco chiara, confusa e raramente viene loro spiegata. Il più delle volte, gli stessi genitori nascondono la loro situazione per evitare lo stigma.

In un sistema rigidamente organizzato, che richiede per sua natura ordine e controllo, ritmi regolari e atteggiamenti coerenti, è spesso difficile considerare, gestire e soprattutto promuovere aspetti come la sfera dell'amore e dell'affetto, le relazioni con il mondo esterno e la tutela dei bambini e degli adolescenti coinvolti.

Il rapporto con il genitore rappresenta non solo un bisogno e un diritto fondamentale per i figli coinvolti, ma è anche un passaggio necessario per il genitore detenuto per raggiungere la finalità riparativa della pena, secondo l'art. 27 della Costituzione italiana. 27 della Costituzione italiana.

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Il progetto è coordinato centralmente a livello nazionale, ma gestito localmente da volontari, di età compresa tra i 18 e i 75 anni, adeguatamente formati e periodicamente aggiornati, che operano in stretta collaborazione con gli agenti penitenziari.

Doveri dei cittadini italiani

Non esistono norme che definiscano le età specifiche di bambini, adolescenti e ragazzi. In generale, queste fasce d'età tendono a essere associate al percorso scolastico e al processo di maturazione fino al raggiungimento della maggiore età, definita dalla legge come 18 anni. In linea con la carriera scolastica, sono state individuate le seguenti fasi: l'infanzia (Bambini/bambine), che va tipicamente dalla nascita ai 10 anni (prima o "prima" infanzia da 0 a 6 anni; "seconda" infanzia da 6 a 10 anni), la preadolescenza (ragazzi/ragazze), che va dagli 11 ai 13 anni, e l'adolescenza (in italiano, lo stesso termine, ragazzi/ragazze), che va dai 14 ai 17 anni. Tuttavia, questo schema si conforma solo parzialmente a una definizione di sviluppo psicologico globale.

Sebbene non esista una definizione esplicita di minore, con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, avvenuta con la legge n. 176/1999, l'Italia ha automaticamente accettato la definizione di bambino (fanciullo) come sinonimo di minore, come contenuto nell'articolo 1 della Convenzione.

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